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Oggi la maggior parte delle strutture ricettive (e non) offrono servizi di Wi-Fi pubblico ai propri clienti. Sono moltissime le persone che, quando si spostano per lavoro o per piacere, utilizzano un hotspot pubblico. Ma è noto a tutti che i dati scambiati attraverso reti Wi-Fipubbliche possono essere non protetti e intercettati con facilità, ecco perché è fondamentale osservare alcune precauzioni. In questo articolo parliamo di sicurezza dei Wi-Fi pubblici e della normativa internet per hotel.
Internet point e hotel che offrono un servizio di wifi pubblico sono tenuti a garantire per legge una serie di condizioni al fine di offrire un servizio sicuro e in linea con le normative vigenti. Innanzitutto è necessario disporre un sistema che garantisca l’inviolabilità della rete che si sta utilizzando e che raccolga e tratti i dati secondo le normative dell’ultimo GDPR. Dal canto suo anche la struttura deve tutelarsi, affinché non risulti responsabile per eventuali illeciti commessi dall’utente durante la navigazione.
La disponibilità di Wi-Fi pubblici consente a chiunque di navigare in rete quando si è fuori. Spesso, però, i cybercriminali spiano le reti Wi-Fi libere, al fine di accedere a dati personali degli utenti, nella maggior parte dei casi per ottenere le credenziali di accesso ai sistemi bancari.
Con la recente introduzione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) sono stati modificati gli standard e i livelli di sicurezza anche per aziende e strutture ricettive.
Nella Legge 98/2013 è presente la normativa internet per hotel e alberghi che sancisce l’utilizzo del Wi-Fi nelle strutture ricettive. Si tratta del cosiddetto decreto “del fare”.
L’articolo 10 del suddetto decreto dice che: “L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WI-FI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori” Poi aggiunge che quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005.
In altre parole la legge dichiara che l’hotel che non fornisce servizi come Internet Provider o Internet Point come attività principale, non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione per offrire una connessione internet ai clienti. Allo stesso modo sono caduti anche gli obblighi di tracciare il traffico dell’utente.
In ogni caso, gli hotel che attivano il servizio di Wi-Fi pubblico devono garantire la sicurezza della rete informatica offerta al cliente per evitare qualsiasi tipo di illeciti e attenersi al vigente codice sulla privacy se effettuano il trattamento dei dati personali.
Abbiamo visto che la normativa per hotel ed internet point prevede che la rete Wi-Fi messa a disposizione degli utenti sia sicura, affidabile, di qualità, solida e veloce e abbiamo visto anche che sono caduti gli obblighi di tracciare gli utenti. Tuttavia le strutture ricettive hanno iniziato a capire ben presto che quella delle reti aperte non protette e la non gestione dei dati personali dei clienti non è una strada percorribile.
Resta infatti consigliabile per gli albergatori tenere traccia di chi utilizza il proprio hot spot Wi-Fi. Questo principalmente per tutelarsi in caso di utilizzo illecito della rete da parte degli utenti, ma anche per profilare i clienti (nel rispetto del GDPR) e poter offrire loro coupon e offerte personalizzate.